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Perchè in alcuni comuni il volantinaggio è vietato?
In alcune città italiane sindaci disperati a causa di volantini gettati per terra e senza un minimo di coscienza emanano ordinanze che vietano il volantinaggio!
Come primo cittadino il sindaco ha il dovere di proteggere la propria città e di mantenerla pulita e in ordine, o almeno dovrebbe, anche se le ordinanze che vietano il volantinaggio sono tutte illegittime come vedremo più avanti.
I sindaci hanno ragione!
La maggior parte delle agenzie di volantinaggio fanno puro brokeraggio e non hanno personale qualificato per la distribuzione dei volantini.
Non spendono un singolo centesimo in formazione del personale sia diretto che dei terzisti.
Se non hai dei veri professionisti della pubblicità i tuoi volantini vengono molto spesso gettati per terra, appoggiati nei muretti o incastrati nei cancelli. Questo modo di distribuire i volantini scatena l’ira dei sindaci che ritrovano le strade invase da tuoi volantini, sparsi sul marciapiede.
L’unica arma che ha un sindaco è emettere un’ordinanza che vieta il volantinaggio
Purtroppo l’ordinanza non è un’arma efficace. L’unica arma efficace è il controllo del territorio con una verifica attenta delle persone che distribuiscono i volantini.
Come vedremo dopo le ordinanze sono illegittime perché il volantinaggio è protetto da alcuni articoli della costituzione.
Se vogliamo risolvere in maniera definitiva il problema l’unica soluzione è il controllo del territorio da parte della polizia municipale, che nei casi di infrazione può elevare delle sanzioni.
In alcuni comuni questo già avviene, e alcune multe sono state staccate direttamente ai proprietari di casa che gettavano i volantini per terra, ecco perché i controlli sono subito diventati impopolari.
Analizziamo alcune sentenze che rendono illegittimo il volantinaggio
Ecco alcune sentenze specifiche:
“Il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641 ha dichiarato illegittima la deliberazione consiliare recante la modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, in base al quale si è disposto il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, prevedendo altresì che la diffusione del materiale pubblicitario, tramite collocazione nelle cassette postali, sia possibile a determinate condizioni, in quanto viola gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Ed infatti, in siffatta ipotesi, è ravvisabile un eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in quanto le suddette limitazioni all’attività di distribuzione sono circoscritte al sistema “porta a porta” e non valgono per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.”
“Il Sindaco non può vietare il volantinaggio. Ordinanza Illegittima.
È illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, al fine di tutelare il decoro e l’igiene del centro cittadino, ha disposto il divieto di distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli. “
(Fonte http://www.studiolegaletrapani.it/sentenza.php?id=8564 )
“E’ illegittima l’ordinanza del Sindaco che vieta qualsiasi forma di volantinaggio sul territorio comunale.”
Così si è espresso il TAR per la Puglia, Lecce, sez. II, nella sentenza del 16 febbraio 2007, n. 478.
La vicenda ha visto coinvolto un Sindaco che ha ordinato il divieto assoluto di qualsiasi forma di distribuzione di volantini pubblicitari e pieghevoli di carattere commerciale su tutto il territorio comunale (c.d. volantinaggio), con esclusione della distribuzione tramite il servizio postale, in esecuzione ad una delibera consiliare, al fine di evitare di sporcare le strade con tale materiale.
Il Collegio ha affermato che l’ordinanza di divieto in premessa è illegittima, in quanto nessuna norma regolamentare o legislativa compreso il d.lgs. 507/93, relativo alla pubblicità “esterna” – che ricomprende la distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta – risulta attributiva del potere in concreto esercitato dal Sindaco nella fattispecie in esame.
Inoltre, a parere dei giudici, detto divieto, atteso che esclude la distribuzione del servizio postale, crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori che utilizzano il servizio postale e quelli che utilizzano aziende private, con evidenti ripercussioni in materia di libertà di concorrenza e di libertà di iniziativa economica privata.”
(Fonte http://www.altalex.com/documents/news/2007/04/26/illegittimo-il-divieto-del-sindaco-al-volantinaggio-nel-territorio-del-comune )
“Il Comune non ha il potere di emanare un provvedimento restrittivo dell’attività di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta, poiché trattasi di attività essenzialmente libere, nei cui confronti l’Ente non vanta poteri regolatori. L’eventuale provvedimento amministrativo che reca tale divieto è illegittimo e va disapplicato dal giudice ordinario. Lo ha affermato il Tribunale di Cagliari con la sentenza 1454/2014. Negli stessi giorni si è pronunciato anche il Tar Lecce con la sentenza n. 1288/14 (già commentata da Vittorio Italia) sull’ordinanza del Sindaco che imponeva il volantinaggio esclusivamente nelle cassette postali chiuse a chiave.”
(Fonte http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABBMPlO/0 )
Tutte queste sentenze evidenziano che c’è una mancanza di professionalità delle agenzie di volantinaggio, non si può affidare la consegna dei volantini ad aziende non specializzate o a semplici broker.
Per una consegna sicura e certa dei tuoi volantini devi affidarti ad aziende che hanno dei veri postini della pubblicità, aziende specializzate.
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